Il «consenso dell’interessato» è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, con la quale l’interessato manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento (cioè non è ammesso il consenso tacito o presunto – ad esempio, no a caselle pre-spuntate su un modulo).
Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è una modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito”.
Inoltre, il titolare del trattamento deve sempre essere in grado di dimostrare che l’interessato abbia prestato il suo consenso ad ogni trattamento.
Per approfondire: Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.