La protezione dei dati non è un ostacolo alla digitalizzazione del sistema e dei servizi sanitari. Non va considerata un costo, quanto piuttosto una risorsa.

Questo è possibile quando il tema della protezione dei dati viene preso in considerazione sin dall’inizio del progetto che si intende realizzare: il principio della cosiddetta privacy by default e by design. In pratica, è necessario che il titolare configuri il trattamento a monte, prevedendo fin dall’inizio sia le garanzie indispensabili a soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati, che un’analisi preventiva dei rischi, eventualmente dimostrabile.

L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che un sistema informativo sanitario efficace, che consente una immediata disponibilità di informazioni corrette e aggiornate, può essere realizzato con modalità tali da assicurare la protezione dei dati e i diritti a essa connessi.

Se n’è parlato nel corso nel settimo dei 10 seminari da remoto del progetto Arc II.

Nell’occasione, il Garante privacy ha illustrato il quadro attuale del trattamento e della protezione dati personali nei servizi sanitari, a cominciare dagli strumenti consolidati, come le ricette elettroniche, gli strumenti in attuazione, come il Fascicolo Sanitario elettronico 2.0, fino a quelli in fase di definizione (telemedicina) e quelli futuri legati agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Insieme a questi, ci sono le nuove sfide da affrontare, riguardanti la medicina predittiva, l’Ecosistema dei dati sanitari (Eds) e l’intelligenza artificiale.

Quanto agli strumenti di sanità digitale, è possibile individuare tre ambiti:

Necessario infine ricordare che il Garante ha recentemente pubblicato il Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale (PDF).