Fanno parte della categoria “particolari” anche i «dati biometrici», dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica – ottenuti da un trattamento tecnico specifico ( es. con sensori a ultrasuono, termici o ottici) – che ne consentono o confermano l’identificazione univoca. Dati biometrici sono, ad esempio, l’impronta digitale usata per sbloccare gli smartphone di ultima generazione, la conformazione fisica della mano, del volto, dell’iride o della retina, il timbro e la tonalità della voce.
Questa tipologia di dati merita una specifica protezione essendo, per loro natura, particolarmente delicati e tenendo conto che il loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali.
Il trattamento dei dati particolari è in via generale sempre vietato, ma il GDPR ammette delle eccezioni che elenca all’interno dell’articolo 9.
Le fotografie, se non sono trattate attraverso i dispositivi tecnici preposti all’identificazione univoca di una persona, non rientrano nella categoria dei dati particolari.